Istruzioni Mef per i pagamenti Tares e dichiarazioni Imu

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In attesa che il Parlamento adotti eventuali provvedimenti modificatori dell’attuale disciplina, il ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, interviene a specificare alcuni particolari inerenti gli obblighi per Tares ed Imu.

In materia di Tares, la circolare ricorda le novità contenute nell’articolo 10, comma 2, D.L. n. 35/2013, che riconosce ai comuni, per l’anno 2013, il potere di determinare il numero delle rate e la scadenza delle stesse.

La deliberazione comunale deve essere pubblicata sui siti istituzionali degli enti, almeno trenta giorni prima della data di versamento. Si evince che, in mancanza della delibera del comune, opera il comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214/2011, secondo cui il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio deve avvenire entro luglio, mentre l’ultima rata della Tares avrà come scadenza ottobre 2013.

Per il pagamento delle prime due rate, e comunque ad esclusione dell’ultima rata della tassa, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti per il versamento di Tarsu, Tia1 e Tia2 riferiti all’anno 2012. Resta fermo che l’ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della Tares, maggiorata del previsto 0,30 euro per metro quadrato. La circolare sancisce che tale maggiorazione è riservata allo Stato.

Per l’ultima rata, è obbligatorio utilizzare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale previsti per la Tares, che a breve saranno resi disponibili.

Per quanto riguarda l’Imu, il documento Mef, richiamando la lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, chiarisce che il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, risponde alla logica di non frammentare eccessivamente l’inoltro delle denunce.

In virtù della modifica, quindi, i contribuenti possono, rispetto alle dichiarazioni dovute per l’anno 2012, presentarle entro il 30 giugno 2013.

In aggiunta, la circolare avvisa che, per le violazioni concernenti l’anno di imposta 2012, acquista vigore l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, per il quale: opera la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 30 giugno 2013; opera la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro il 28 settembre 2013, prorogato al 30 settembre essendo il 28 un sabato.

Infine, un accenno agli obblighi degli enti locali circa le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti Imu. Infatti a decorrere dall’anno di imposta 2013, tali atti devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Mef che ha effetti costitutivi. Per quanto riguarda i versamenti Imu, i contribuenti dovranno avere riguardo alla pubblicazione degli atti: per la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; per la seconda rata, alla data del 16 novembre.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, 1 maggio 2013, p. 26 - Imu seconde case, acconto facile - Trovato
  • ItaliaOggi, 1 maggio 2013, p. 26 - Tares, i comuni decidono numero e scadenze rate - Accardi
  • Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2013, p. 3 - Super-Tares a ottobre senza delibera

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