Istruzioni Inps sulla sospensione della riscossione

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L'Inps, con il messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013, fornisce le prime indicazioni operative, oltre a riepilogare il quadro normativo, in merito al procedimento a carico del contribuente che regola la sospensione della riscossione da parte degli agenti della riscossione, così come previsto dall'art. 1, commi 537-543, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

L'Istituto - facendo riferimento alla direttiva di gruppo n. 2, dell'11 gennaio 2013, di Equitalia - sottolinea la necessità del rigoroso rispetto dei termini che il legislatore ha stabilito per la conclusione delle attività dell'ente creditore, ricordando che la conclusione del procedimento dovrà avvenire nel limite di sessanta giorni dalla data di trasmissione della Pec con la quale l'agente delle riscossione provvede all'inoltro della dichiarazione del contribuente con la relativa documentazione allegata. Questo, al fine di evitare possibili pregiudizi al recupero del credito, nell'eventualità la richiesta del contribuente si dimostri infondata.

La definizione delle attività riferite a ruoli consegnati prima dell'approvazione della legge di stabilità deve concludersi inderogabilmente entro il 6 agosto 2013.
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