Istruzioni Abi sulla moratoria dei debiti per le Pmi
Pubblicato il 03 novembre 2009
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L’Abi, con una circolare che è stata inviata alla quasi totalità delle banche del sistema creditizio italiano, ha tentato di sciogliere i dubbi sugli oltre 400 quesiti tecnici che negli ultimi mesi sono stati sollevati da banche, aziende e rappresentanze imprenditoriali sulle novità contenute nell'Avviso comune sulla moratoria dei crediti delle aziende con non più di 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato annuo. E' firmata congiuntamente con ministero del Tesoro e imprese, ed è del 3 agosto scorso.
Secondo il documento, le banche e le finanziarie, regolate rispettivamente dagli articoli 106 e 107 del Tub, possono aderire all’avviso comune sulla moratoria dei debiti riconosciuta in tempi di crisi. L’adesione all’avviso comune rende automatica la sospensione di un anno sui debiti delle aziende che ne facciano richiesta, senza che vi sia la necessità di cercare garanzie aggiuntive e senza l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria. Sempre con riguardo agli intermediari finanziari, la circolare non esclude che questi possano offrire alla clientela altri tipi di soluzioni in grado di garantire la continuità del credito, una volta firmato l’accordo. Un’indicazione importante contenuta nella circolare è che una volta che la banca ha accordato la sospensione o l’allungamento del termine di scadenza del prestito concesso all’azienda, la dilazione del pagamento è neutrale rispetto alla valutazione che la banca dà sul merito di credito del cliente. Da un punto di vista pratico, le banche, verificati requisiti di ammissibilità delle aziende che richiedono la moratoria, devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento. In caso di sospensione delle rate di mutuo, dunque, l’efficacia della sospensione ai fini del computo dello scaduto si estende fino alla prima rata composta di capitale e interessi in scadenza dopo il periodo di sospensione. Allo stesso modo, nel caso di recupero del credito su operazioni in moratoria potrà iniziare prima della scadenza della sospensione solo se subentrano fatti nuovi o rilevanti, tali che, indipendentemente dalla presenza della moratoria, comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di ulteriore credito moratoria.
Le aziende che vogliono beneficiare della sospensione dei ratei di mutuo o dell’allungamento dei termini di scadenza di un pagamento, occorre presentino una formale domanda, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Nello specifico, si deve trattare di piccole e medie imprese (con non più di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato, come già scritto più sopra), che dispongano di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie connesse con l’attuale situazione economica. Inoltre, non devono avere rate scadute da oltre 180 giorni. La circolare precisa, a tal proposito, che anche le ditte individuali possono chiedere la sospensione di 12 mesi dei propri debiti con banche e intermediari. Nei casi di gruppi aziendali, invece, si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti per accordare la moratoria dovrà essere effettuata sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Per essere ammessa alla moratoria è, poi, necessario che l’azienda prima della crisi abbia avuto con la banca esclusivamente posizioni “in bonis”; in tal caso, la richiesta di moratoria si deve intendere approvata ed ogni eventuale rifiuto da parte della banca deve essere adeguatamente motivato. Se, poi, al momento della presentazione della domanda ci sono rate di finanziamenti non pagate, queste non debbono essere scadute da più di 180 giorni. In tal modo, le imprese che si trovano già in arretrato a causa delle difficoltà finanziarie degli ultimi mesi potranno beneficiare di una moratoria con effetto retroattivo, ma la sospensione non potrà superare i dodici mesi.
- ItaliaOggi, p. 19 – Mutui,il rischio credito congelato – Polio, Bartelli
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