Istanze Cigs, ritardo senza sanzioni

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Il ministero del Lavoro – lettera protocollo 14/0001601, indirizzata all’Inps – stabilisce che il regime sanzionatorio previsto dalla legge 164/75 non si applica alle aziende che, ammesse a programmi di riorganizzazione aziendale autorizzati con Dm alla Cigs per 24 mesi, hanno presentato in ritardo le istanze relative alla concessione del secondo anno, senza comunque interrompere l’anticipazione ai lavoratori. Per il ministero la “ratio” che ha ispirato il legislatore è da ritrovare nel fatto che ciò che si vuole salvaguardare è la continuità reddituale del lavoratore. Perciò secondo il ministero del Lavoro, il termine per l’applicazione delle sanzioni non può iniziare a decorrere, almeno fino a che non si sia verificata una concreta interruzione della continuità retributiva.
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