"Iscrizione immediata" al Registro imprese. Precisazioni dal Mise
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 20 settembre 2014
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Il Dl competitività, convertito dalla Legge n. 116/2014, ha previsto una ulteriore accelerazione delle procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche e di quelle relative alla iscrizione nel Registro delle imprese, garantendo una piena conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa.
È disposto, così, che dal 1° settembre per le domande di iscrizione nel Registro imprese, cui è allegato un atto notarile, la Camera di commercio procede alla "iscrizione immediata".
A seguito dei non pochi problemi interpretativi sorti dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la circolare esplicativa n. 3673/C del 19 settembre 2014 per fornire i primi chiarimenti in merito all’attuazione della novità.
Entrata in vigore della norma e novità
Riguardo all’entrata in vigore della disposizione normativa, il Mise precisa che essa si applica alle istanze trasmesse dal 1° settembre 2014 in poi, per cui restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto 2014, anche se prese in esame dopo l’1 settembre o che a questa data risultano sospese.Per “immediata iscrizione” si intende che l’ufficio del Registro delle imprese deve procedere comunque all’iscrizione dell’atto senza avviare i controlli che per legge precedono l’iscrizione stessa e che in caso di esito negativo la sospendono o portano al suo rifiuto.
La norma si riferisce all’iscrizione di atto basato su un atto pubblico o su una scrittura privata autenticata. Il Mise precisa che la procedura può applicarsi oltre che agli atti notarili anche a "tutti gli atti provenienti da una autorità pubblica, ad esempio, le sentenze", mentre sono esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi.
Pertanto, devono considerarsi esclusi anche gli atti di cessione di quote di Srl inviati tramite un intermediario abilitato.
Inoltre, tale procedura di semplificazione di iscrizione nel Registro delle imprese non si applica alle Società per azioni.
- ItaliaOggi, p. 30 - Iscrizione lampo in Cdc - De Stefanis
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