ISA 2019, aggiornato il software. Per i commercialisti modifiche intollerabili

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ISA 2019, aggiornato il software. Per i commercialisti modifiche intollerabili

Pubblicato il software "il tuo ISA 2019" versione 1.0.6 del 23/8/2019, che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

La nuova versione del software di compilazione tiene conto delle modifiche contenute nel DM 9 agosto 2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 192 del 17 agosto 2019.

Dall’Agenzia delle Entrate fanno sapere, comunque, che anche le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modiche contenute nel citato decreto ministeriale.

ISA 2019, modifiche alle variabili precalcolate

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019, concernente l’approvazione di modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018, apporta di fatto alcune variazioni al precedente decreto Mef del 27 febbraio 2019, con il quale erano state fissate le modalità di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Nello specifico, con il nuovo intervento ministeriale viene sostituito l’allegato 10 del precedente decreto e, in particolare, le modifiche fanno riferimento alle variabili precalcolate.

Il nuovo decreto del 9 agosto 2019, infatti, si compone di due articoli e di un allegato ed è proprio quest’ultimo che deve essere tenuto in considerazione dal momento che elenca le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate al contribuente e al suo intermediario, ai fini dell’applicazione degli ISA.

Tenendo conto dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell’Amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA.

Inoltre, sulla base delle informazioni vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali: una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo.

L’allegato 1 riporta, dunque:

  • l’elenco delle variabili da fornire;

  • il dettaglio delle variabili modificabili dal contribuente e di quelle che non sarà possibile integrare;

  • le regole per il calcolo del reddito ai fini dell’applicazione degli ISA per imprese e professionisti.

È da sottolineare che tali modifiche si dovranno applicare già in sede di calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2018, cosa che ha reso necessario l’aggiornamento del software per il calcolo da parte delle Entrate.

Infatti, come specificato nell’articolo 2 del DM, le modifiche sono da considerare ai fini del calcolo del nuovo strumento induttivo. Da ciò deriva che molti contribuenti che hanno già fatto i calcoli rischiano di doverli ripetere per verificare se le modifiche apportate hanno inciso sui ricavi o compensi stimati dal nuovo strumento induttivo.

Commercialisti: intollerabili le modifiche di ferragosto agli ISA

Le modifiche agli ISA rese note soltanto il 17 agosto scorso, non concedono ai contribuenti il termine minimo previsto per poter operare nel rispetto della legge.

Questa la denuncia delle associazioni dei dottori commercialisti, che ritengono che “le modifiche di ferragosto ai modelli ISA sono inaccettabili”.

Le rilevanti modifiche apportate con il DM 9 agosto 2019 ai dati dei modelli ISA precompilati, infatti, violano espressamente le disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, ai sensi delle quali non possono essere apportate modifiche ai modelli e ai software dichiarativi senza lasciare ai contribuenti un termine di almeno sessanta giorni rispetto al termine previsto per l’adempimento.

In virtù delle novità introdotte sarà, difatti, necessario procedere ad una revisione generale dei calcoli effettuati, ma solo dopo che saranno state apportate le opportune modifiche ai software dichiarativi e gestionali. Ciò significa che per gli studi professionali il tempo effettivo a disposizione per ricalcolare tutte le posizioni ISA dei propri clienti sarà meno di un mese, tenendo anche conto della pausa estiva.

Per le Associazioni ADC e ANC, quindi, è con rammarico che si deve prendere atto come, con la pubblicazione in GU del 17 agosto scorso del DM 9 agosto 2019, “è stata di fatto sancita la violazione delle disposizioni che regolano i rapporti di lealtà e collaborazione che dovrebbero sussistere fra fisco e contribuenti”.

Aumentano, così, le perplessità che le suddette Associazioni hanno già manifestato in merito alle difficoltà applicative, al ritardo nel rilascio dei software e all’assenza di veri e propri chiarimenti di prassi amministrativa.

Infine, se è vero come si legge nell’articolo 1 del Dm che le modifiche apportate con il suddetto decreto tengono conto del parere reso dalla Commissione degli esperti in data 14 febbraio 2019, non si capisce perché si sia atteso il 17 agosto per rendere pubbliche le novità apportate ai calcoli dei modelli ISA precompilati.

Per ADC e ANC quindi la soluzione più opportuna, a questo punto, dovrebbe essere quella di una “totale disapplicazione degli indici Isa per il periodo d’imposta 2018”.

In assenza di questa misura risolutiva – proseguono le Associazioni nel loro comunicato congiunto del 20 agosto - “è necessario comunque che si prenda atto delle violazioni che le recenti modifiche determinano e sia disposto un congruo slittamento del termine del 30 settembre per i versamenti delle imposte dovute a saldo e in acconto da parte dei contribuenti soggetti ai nuovi modelli ISA”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 agosto 2019 - Isa, circolare Entrate. Chiarimenti per l’applicazione relativa al periodo d’imposta 2018 – Moscioni

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