Irretroattiva la confisca per equivalente

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Irretroattiva la confisca per equivalente

E' stato parzialmente accolto, dalla Cassazione, il ricorso presentato da due imputati, nei cui confronti era stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati tributari loro contestati.

La Corte d'appello, ciò nonostante, non aveva revocato le pene accessorie e le confische, per equivalente e diretta, disposte a loro carico.

Gli stessi, quindi, ne avevano chiesto l'annullamento davanti alla Suprema corte.

Reato prescritto? Pene accessorie inapplicabili

La Cassazione, con sentenza n. 3238 del 25 gennaio 2023, ha giudicato fondato, in primo luogo, il motivo di doglianza relativo alle pene accessorie.

Pene che gli Ermellini hanno indicato come "inapplicabili", come le pene principali, in ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Esse - si legge nella decisione - conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa, con la conseguenza che non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato - come nella specie  - a seguito di estinzione del reato per prescrizione.

Confisca per equivalente senza applicazione retroattiva

Le ulteriori censure riguardavano l'applicabilità delle confische, diretta e per equivalente, del profitto del reato tributario dichiarato estinto per prescrizione.

Sul punto, la Suprema corte ha puntualizzato come tali confische siano astrattamente applicabili, anche nel caso di specie, con riferimento a reati commessi tra il 2008 e il 2011.

Come affermato dalla giurisprudenza in tema di reati tributari, infatti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 244/2007 e dalla corrispondente annualità d'imposta, con totale continuità fra le previsioni normative che si sono succedute nel tempo.

Ciò premesso, la Corte ha rammentato come la materia della confisca disposta in caso di reato prescritto sia oggi regolata dall'art. 578-bis c.p.p., che ne consente, di fatto, il mantenimento anche nelle ipotesi in cui venga dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia.

Sulla portata di tale norma, tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione si sono da ultimo espresse - con pronuncia del 29 settembre 2022, la cui motivazione deve essere ancora depositata - statuendo che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività in malam partem ex art. 25 della Costituzione.

Essa, ciò posto, non è applicabile all'ipotesi di confisca per equivalente, trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter c.p., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera f), della Legge n. 3/2019.

Ne discendeva l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, quanto alla disposta confisca per equivalente.

Confisca diretta non soggetta a divieto di retroattività

A diverse conclusioni doveva invece giungersi con riguardo alla confisca diretta, priva di carattere sanzionatorio e, quindi, non soggetta al divieto di retroattività.

Ai fini della relativa applicazione - ha comunque ricordato la Corte - il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

E tale accertamento non era stato compiuto nella vicenda in esame, posto che la confisca era stata confermata in appello mediante una sentenza "predibattimentale", con violazione del diritto dell'imputato al contraddittorio.

Da qui a necessità dell'annullamento, stavolta con rinvio, della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio circa l'accertamento dei presupposti di applicabilità della confisca diretta.

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