Irap senza vecchio raddoppio dei termini
Pubblicato il 26 agosto 2017
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La Corte di cassazione, con l’ordinanza 20435 del 25 agosto 2017, interviene a chiarire che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica - ratione temporis - alle dichiarazioni Irap.
Il regime del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2016, valeva solo per le imposte che ricadevano tra i reati tributari, puniti con sanzioni penali (Imposte redditi e Iva).
Spiega l'ordinanza che l'Irap è un'imposta per la quale non sono previste sanzioni penali, pertanto è illegittimo l'accertamento oltre i termini decadenziali.
Nel caso, invece, delle imposte derivanti dalle dichiarazioni e dall'Iva, la disciplina transitoria distingue:
- se gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, non siano ancora stati notificati, si applica il comma 132 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), che ha fissato il regime transitorio;
- se gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 siano già stati notificati, si applica l'articolo 2 del Dlgs 128/2015 (la nuova disciplina non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015).
- non si applica il favor rei, applicabile solo al cospetto di norme sanzionatorie.
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