Irap non dovuta sugli aiuti pubblici

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La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con la sentenza 114 del 10 ottobre 2007, ha stabilito che i contributi pubblici percepiti prima del 2003 non sono soggetti all’Irap, perché la norma che ha eliminato il termine a decorrere dal quale sono soggetti a imposta ha carattere innovativo e non interpretativo. Con tale pronuncia è stato disatteso in principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui anche in passato erano soggetti all'Irap i contributi pubblici non tassabili per le imposte sui redditi. Con l'entrata in vigore della legge 289/2002, infatti, era stato eliminato il riferimento temporale dal quale decorreva l'imposizione. Questa previsione, però, secondo la Ctp di Trapani, avrebbe violato l'affidamento di coloro i quali fino all'entrata in vigore della legge 298/2002 hanno operato sul presupposto che fino a quella data i contributi pubblici non soggetti alle imposte sui redditi non concorressero alla determinazione della base imponibile Irap.   
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