Irap. La segretaria dello studio non costituisce organizzazione autonoma

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Continuano le pronunce in materia di Irap con l’intento di fissare i giusti parametri entro cui definire l’esatto concetto di attività professionale autonomamente organizzata derivante dall’impiego di lavoro e capitale altrui, da cui possa correttamente scaturire il presupposto impositivo ai fini dell’imposta.

Dopo che la Ctr Lazio (sentenza n. 238/1/13) ha stabilito che per alcune specifiche tipologie professionali come avvocato, notaio e ingegnere l’Irap deve essere considerata sempre esclusa e dopo che la Ctp Bolzano (sentenza 26/2/13) ha sancito che i compensi riconosciuti al collaboratore familiare/coniuge non devono essere considerati costi, così come la compresenza di più partecipanti all’attività non condiziona la natura individuale dell’impresa, è ora la volta della Commissione tributaria regionale di Brescia ad esprimersi sull’argomento dell’assoggettamento dei redditi professionali all’Irap.

Nella sentenza n. 54/63/13 del 5 marzo 2013, i giudici lombardi hanno affermato che la segretaria di uno studio medico mutualista che risponde al telefono e fissa gli appuntamenti non integra il presupposto impositivo ai fini Irap, rappresentando tale circostanza non un elemento che potenzia la capacità intellettuale del medico, ma semplicemente quel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale in assenza di organizzazione.

La presenza di una segretaria, di fatto, anche se lascia presupporre un minimo di organizzazione, non può in nessun caso far pensare ad una sostituzione con il vero professionista, circostanza che, quindi, fa cadere il requisito dell’autonomia, che è appunto indispensabile per l’assoggettamento del reddito professionale al tributo.
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