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Carmela Di Martino

Carmela Di Martino, Consulente del Lavoro iscritta all’Ordine Professionale della provincia di Roma, da anni dà il suo contributo per articoli di carattere tecnico in materia giuslavoristica e fiscale.

Ha competenze multidisciplinari in gestione delle risorse umane, amministrazione e contabilità ed è socia fondatrice di un’Associazione di cooperazione interprofessionale che si dedica allo studio e alla formazione.

Collabora con il gruppo editoriale Buffetti nella stesura di articoli in materia lavoro/fiscale.

Collabora con Edotto nella realizzazione di schede tematiche per il “Prontuario lavoro”.


Ferie non godute - Contribuzione INPS, UNIEMENS e Sanzioni

I datori di lavoro devono assoggettare a contribuzione previdenziale e assistenziale il residuo ferie non godute dai dipendenti il cui termine di godimento risulti scaduto. Per previsione legale (art. 10 del D.lgs. 66/2003) la scadenza delle ferie ricorre al termine del 18^ mese successivo alla fine dell'anno di maturazione, ossia al 30 giugno del secondo anno successivo, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale o aziendale alla quale è consentito l'intervento in deroga. Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore ed egli potrà goderne anche in un momento successivo alla scadenza, in occasione del quale il datore lavoro sarà tenuto a ricalcolare la contribuzione facendo riferimento alla retribuzione corrente e a recuperare quanto già versato indicando specifiche informazioni sulla relativa denuncia UNIEMENS.

ROL ed ex Festività non Goduti - Contribuzione INPS e UNIEMENS

I datori di lavoro sono tenuti ad assoggettare a contribuzione previdenziale il residuo permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) e/o ex festività in caso di mancato godimento o pagamento alla scadenza stabilita dalla contrattazione collettiva o da pattuizioni individuali. L'adempimento non è dovuto qualora non sia prevista una scadenza del diritto.

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sul lavoro dipendente - Il modello OCSE

Nella realtà economica attuale è ormai frequente la mobilità dei lavoratori subordinati in ambito internazionale con conseguente rischio di una duplice pretesa impositiva da parte degli Stati coinvolti. La funzione principale delle Convenzioni internazionali è appunto quella di risolvere le questioni di doppia imposizione in materia tributaria che si verificano quando in relazione a fattispecie reddituali transnazionali i presupposti di imposta dei due Stati interessati si sovrappongono.

Cessione del quinto della retribuzione o pensione

Il finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione o pensione, è un prestito personale al consumo erogato da banche e intermediari finanziari a dipendenti pubblici e privati, lavoratori parasubordinati e pensionati per i loro bisogni personali e della famiglia. Il prestito si estingue con la cessione di quota (fino ad un quinto) dell'ammontare della retribuzione o pensione che viene versata direttamente da un terzo quale il relativo datore lavoro, committente o ente previdenziale. Essa rappresenta una tipologia di finanziamento piuttosto conveniente rispetto ad altre forme, poiché minore è il rischio di insolvenza per effetto dell'intervento di un terzo che trattiene direttamente la quota periodica a debito e la versa al finanziatore; dell'obbligo di copertura assicurativa per rischio premorienza o perdita impiego del debitore; nonché del privilegio sul T.F.R.

Deduzioni IRAP relative al personale e addetti

Soggetti beneficiari Ai soggetti passivi IRAP sono concesse deduzioni dall'imponibile che si applicano in misura e modalità diverse in base alle caratteristiche del contribuente, alle modalità di determinazione della base imponibile, alla tipologia dei contratti di lavoro instaurati, nonché alle caratteristiche soggettive del lavoratore. Ne sono beneficiari: società o ente commerciale (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997); società di persone o impresa individuale (art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997); persona fisica o società semplice esercenti arte o professione (art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997); banca, ente o società finanziaria (art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997); impresa di assicurazione (art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997); produttore agricolo o esercente attività di allevamento (art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997); le amministrazioni pubbliche (artt. 10 e 10 bis del D.Lgs. n. 446/1997).