Ipoteca iscritta dalla banca in buona fede non revocabile

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Le banche rimaste vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all'atto dell'erogazione di mutui, in forza dei quali siano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti sia applicata una misura di prevenzione patrimoniale.

Nei confronti di questi istituti bancari, ossia, non può essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari.

E' quanto evidenziato dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 34039 del 31 luglio 2014.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 32 - Banca indenne se il funzionario è connivente – Galimberti
  • ItaliaOggi, p. 27 – Finanziamenti anomali, ipoteca non revocabile - Alberici

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