Iperammortamento. Applicazione nel settore della sanità
Pubblicato il 04 marzo 2019
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Iperammortamento anche per alcuni investimenti in beni strumentali del settore sanitario (Sanità 4.0). Il MiSE, con circolare n. 48160 dell’1 marzo 2019, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della disciplina dell’iperammortamento al settore sanitario, individuando le apparecchiature e gli altri beni riconducibili al concetto di “Sanità 4.0”. Si tratta, specifica la circolare, di beni non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.
Iperammortamento 2019
Il MiSE ricorda che la disciplina dell’iperammortamento è stata estesa dalla legge n. 145/2018: essa si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si tratta non di una mera proroga, ma di un meccanismo con diverse modalità di quantificazione del bonus (170% sui primi 2,5 milioni), per concentrare l’effetto soprattutto sulle Pmi.
Iperammortamento nel settore sanitario
Le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla circolare sono:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
- robot;
- sistemi automatizzati da laboratorio;
- software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”.
Perizia giurata, precisazioni
Il documento contiene un’importante precisazione: nel ricordare che, per la concreta fruizione del beneficio, è necessario che entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’effettuazione degli investimenti e/o l’interconnessione dei beni sia effettuata la perizia giurata, specifica che per la decorrenza degli effetti dell’iper ammortamento è sufficiente il giuramento della perizia stessa, non dovendo dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
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