Investimenti in beni strumentali. Cumulabilità con altri crediti
Pubblicato il 03 febbraio 2021
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La cumulabilità tra varie agevolazioni fiscali è l’oggetto della risposta n. 75 del 2 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta per beni strumentali: esclusi gli investimenti per produzione di energia
Nel considerare il caso presentato, viene ribadito che gli investimenti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico strumentale all’attività di impresa non rientrano nel raggio di azione del credito d’imposta 4.0.
Dunque, l’imprenditore agricolo che ha ottenuto mediante il Piano di sviluppo rurale un contributo pari al 75% delle spese sostenute per l‘attuazione dell’impianto fotovoltaico strumentale non può accedere anche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, previsto dalla legge di Bilancio 2020.
Infatti, vista l’analogia tra il credito di imposta in parola ed il super-iper ammortamento, valgono i chiarimenti forniti con circolare n. 4/E/2017 per la quale: non sono incluse tra i “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità” le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio, sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non).
Credito d’imposta 4.0. Cumulabilità con altre misure: limiti
Per quanto riguarda la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, l’Agenzia fa presente che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni per i quali il decreto Mef del 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ordine alla cumulabilità tra il credito d’imposta 4.0 ed altri aiuti, la normativa la regolamenta a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.
In conclusione, possono essere sommate le diverse misure avendo come limite il massimo del costo sostenuto ed alla condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.
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