Inversione dell'onere della prova solo se le scritture contabili sono del tutto assenti

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 7606 del 4 aprile 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda avanzata dal curatore di un fallimento al fine di ottenere la condanna degli ex amministratori della società al risarcimento dei danni provocati a seguito della cattiva gestione dell'azienda.

La Corte, in particolare, ricorda come, in tema di risarcimento del danno, spetti a chi agisce “l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare e il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità”; e ciò riguarda anche le ipotesi in cui vengono fatte valere azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili.

“Un'inversione dell'onere probatorio” - si legge nel testo della decisione - “sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità”.

E nella specie, poiché i convenuti avevano pur sempre tenuto, anche se solo parzialmente, una contabilità, la prova del danno incombeva esclusivamente a carico del curatore fallimentare.

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