Invalidità parziale, nuovo iter

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Nel messaggio n. 3043/2008, l’Inps ha chiarito che la riforma del Welfare ha cancellato il comma 249, dell’articolo 1, della legge 662/1996, per cui l’assegno mensile agli invalidi civili parziali non è più subordinato all’iscrizione nelle liste di collocamento, ma ogni anno l’interessato deve presentare all’Istituto una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di prestare o meno attività lavorativa. Possono beneficiare dell’assegno mensile gli invalidi civili, tra i 18 e i 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro. Nel messaggio n. 3042/2008, infine, l’Inps ha ricordato che da quest’anno l’indennità speciale a favore dei ciechi parziali è pari a 176 euro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Assegno agli invalidi disoccupati - Leonardi

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