Edili. Indicazioni INPS sul Fondo pensione negoziale PREVEDI

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Edili. Indicazioni INPS sul Fondo pensione negoziale PREVEDI

Con messaggio n. 3440 del 20 settembre 2018, l’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito al Fondo PREVEDI, il fondo pensione negoziale istituito sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di accordi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia.

Con accordo del 15 gennaio 2003, le parti sociali hanno convenuto di affidare alle Casse Edili il compito di riscuotere i contributi destinati al finanziamento di PREVEDI e l’attività di riscossione è estesa anche alle iniziative dirette al recupero delle omissioni contributive.

Quindi - chiarisce l’Istituto - in tutti i giudizi volti al recupero dell’omessa contribuzione al fondo, la parte attrice risulta essere la Cassa Edile e non, come avviene nella generalità dei casi, il lavoratore o il fondo di previdenza complementare, anche se tale circostanza non costituisce motivo per respingere le domande di intervento del Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Per l’intervento del Fondo è necessario che nel titolo esecutivo e/o nell’ammissione del credito della Cassa Edile nello stato passivo del datore di lavoro insolvente, sia evidenziata la parte che si riferisce alle omissioni contributive a PREVEDI.

Qualora non vi sia detta evidenza, il lavoratore dovrà allegare alla domanda copia dell’istanza di ammissione al passivo o del ricorso per decreto ingiuntivo, completa dei conteggi.

Il pagamento sarà disposto in favore del fondo PREVEDI che rilascerà quietanza per quanto ricevuto.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 18 settembre 2018 – Cassa Edile ed omesso versamento degli accantonamenti da parte del datore – Schiavone

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