Interventi sui beni culturali. L’autorizzazione successiva non esclude il reato di opere abusive
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 14 aprile 2015
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Con sentenza n. 14951 depositata il 13 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso dell’amministratore di un immobile, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 169 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In particolare, si contestava all’imputato, quale amministratore dell’edificio e committente dei lavori, di aver effettuato interventi su un immobile sottoposto a vincolo culturale, pur in assenza di autorizzazione della competente Sovraintendenza; autorizzazione tuttavia rilasciata in un secondo momento, con la quale detti lavori venivano ritenuti compatibili al vincolo.
Ricorrendo avverso detta pronuncia, lamentava tra l’altro l’imputato, l’inoffensività della condotta ad esso addebitata, come anche desumibile dal nulla osta postumo rilasciato dalla Sovraintendenza.
La Cassazione, in proposito, ha tuttavia chiarito come, viceversa, in tema di tutela penale del patrimonio archeologico, storico ed artistico nazionale, né l’accertamento postumo di compatibilità con il vincolo culturale, né l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dall’Autorità preposta, valgono ad escludere la punibilità del reato di abusivo intervento sui beni culturali.
Invero, il contestato reato di cui all’art. 169 D.Lgs. 42/2004 – volto a tutelare l’interesse al preventivo controllo da parte dell’Autorità preposta – è qualificato come “di pericolo presunto”, sicché è integrato con il solo compimento dei lavori in assenza di preventivo controllo amministrativo e si consuma perciò, anche se la condotta non produce alcuna concreta lesione del valore storico –artistico della cosa.
Ciò, a meno che non si tratti di interventi minimi e trascurabili, tali da escludere anche il solo pericolo di lesione dell’interesse protetto; ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie, data la non marginalità delle opere eseguite.
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