Interruzione della gravidanza. Divieto di adibire al lavoro la lavoratrice

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Con l’articolo 16 del decreto legislativo numero 151 del 2001 è introdotto, tra gli altri, il divieto di adibire al lavoro le donne durante il periodo di congedo obbligatorio successivo al parto (tre o quattro mesi a seconda che la lavoratrice si sia avvalsa o meno della flessibilità), ovvero durante il c.d. “periodo di puerperio”. L’articolo 12, comma 2, del dpr n. 1026/1976, tuttora vigente, considera come parto, “a tutti gli effetti”, anche l’interruzione spontanea o terapeutica della...
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