Interposizione reale: può essere elusione
Pubblicato il 11 giugno 2016
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Ex articolo 37, terzo comma, Dpr 600/73, se risulta che il contribuente ha di fatto percepito gli introiti, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, devono essere imputati allo stesso i redditi formalmente attribuiti a un soggetto interposto.
Non rileva se si tratti di interposizione fittizia o reale
In sintesi:
- l'interposizione fittizia non richiede affatto l'inesistenza del soggetto interposto;
- l'articolo citato si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione anche a quella reale.
Dunque, si tratta di elusione fiscale anche nel caso in cui la società interposta esista e le operazioni, oggetto di verifica, siano realmente avvenute, ma poste in essere per aggirare l’applicazione della normativa fiscale sfavorevole.
A stabilirlo, dando ragione al Fisco, la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 11937 del 10 giugno 2016.
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