Interpelli alle Entrate su agevolazioni. Novità per la gestione
Pubblicato il 24 dicembre 2020
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Diffuse dall’Agenzia delle Entrate precisazioni sulla gestione degli interpelli quando l’attività richiede un previo coordinamento con enti o amministrazioni non tributari, il cui parere tecnico diventa un presupposto indispensabile per l’applicabilità di una determinata disciplina fiscale.
Il riferimento, spiega la circolare n. 31 pubblicata il 23 dicembre 2020, è soprattutto alle spese che danno diritto al bonus ricerca e sviluppo (art. 3, DL. 145/2013) e ricerca, sviluppo, innovazione e design (articolo 1, commi da 198 a 209, L. n. 160/2019).
Quando si tratta di gestire istanze di interpello aventi ad oggetto fattispecie di rilevanza pluridisciplinare, la circolare 5/E/2016 ha rilevato che le indagini riguardano accertamenti di natura tecnica che involgono l’esclusiva competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e si è affermato che sarebbe stata la medesima Agenzia ad acquisire il preliminare parere tecnico del ministero.
Con successiva circolare 9/E/2016 si è ritenuto di escludere dall’area dell'interpello i casi in cui si rende necessaria un’attività di competenza di amministrazioni diverse dall’Agenzia, come ad esempio i pareri tecnici. Ma viene fatta salva la possibilità di concludere specifici accordi di collaborazione con altre amministrazioni su iniziativa dell’Agenzia, che si attiva al posto del contribuente per acquisire elementi tecnici.
Tale prassi ora necessita di essere rivista superando le predette impostazioni.
Gestione delle istanze che richiedono un parere tecnico
Si distinguono tre diverse modalità di gestione delle istanze che presuppongono un accertamento tecnico.
La richiesta avente a oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa viene esclusa dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni.
Se l’istanza ha ad oggetto sia l’ammissibilità dell’attività al beneficio, sia le questioni di carattere fiscale, va distinto:
- se vi è allegazione del propedeutico parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività espletata, l’istanza è ammissibile e sarà istruita;
- se manca tale parere la risposta avrà ad oggetto soltanto l’esame del quesito a carattere fiscale.
Se l’istanza riguarda esclusivamente questioni di carattere fiscale, la risposta sarà istruita secondo le ordinarie modalità.
Le indicazioni fornite si applicheranno alle istanze presentate a partire dal 23 dicembre 2020.
Viene aggiunto che quanto affermato risulta applicabile anche al credito di imposta per investimenti industria, al credito di imposta formazione 4.0 (commi 210 e seguenti della legge 160/19), a quello per investimenti nel Mezzogiorno, agli incentivi per investimenti in start up innovative, al credito d’imposta per le attività di consulenza relative al processo di quotazione delle Pmi.
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