Internazionalizzazione delle imprese, incentivi doppi

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Internazionalizzazione delle imprese, incentivi doppi

Introdotti due nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. In particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2019, definisce i termini, modalità e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo 394” finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese in paesi extra UE per:

  • lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l'utilizzo di un market place o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;
  • l'inserimento temporaneo in azienda di TEM (Temporary Export Manager) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000 euro e non può comunque superare l'importo massimo di 300.000 euro (150.000 euro se si tratta di inserimento temporaneo in azienda di TEM). Le modalità di presentazione delle domande, compresi i criteri di ammissibilità e gli aspetti relativi alle erogazioni dei finanziamenti agevolati, al rimborso e alle cause di revoca, sono stabiliti da apposita circolare operativa di prossima pubblicazione.

Incentivi internazionalizzazione delle imprese, soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete soggetto, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;
  • non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co. 2, del D.lgs. n. 231/2001;
  • non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul “Fondo 394”.

Incentivi internazionalizzazione delle imprese, sviluppo del commercio elettronico

Per accedere al primo dei due incentivi su elencati, gli interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

  • la piattaforma informatica propria o il market place prescelto devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE;
  • riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;
  • l'intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni.

Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione dei predetti interventi che rientrano nelle seguenti categorie:

  • creazione e sviluppo della piattaforma;
  • gestione/funzionamento della piattaforma/market place;
  • attività promozionali e formazione.

Il finanziamento minimo concedibile, come precisato in premessa, è pari a 25.000 euro e non può comunque superare l'importo massimo di 300.000 euro. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni

La durata massima del finanziamento è di 4 anni, mentre la durata del periodo di preammortamento è pari ad un anno.

Incentivi internazionalizzazione delle imprese, inserimento temporaneo in azienda di TEM

Per quanto riguarda la seconda agevolazione, l'inserimento temporaneo in azienda di TEM (Temporary Export Manager) deve essere finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi extra UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da società di servizi in possesso di requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità individuati con circolare operativa.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

  • il servizio di affiancamento temporaneo all'internazionalizzazione erogato da una società di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante dal contratto tra la società richiedente il finanziamento agevolato e la società di servizi;
  • le attività promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato con l'assistenza del TEM;
  • certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy.

Non sono ammissibili all'agevolazione le spese derivanti da contratti di servizio stipulati tra l'impresa beneficiaria e una società di servizi aventi tra di loro una relazione riconducibile all'art. 2359 del codice civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.

Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000 euro e non può comunque superare l'importo massimo di 150.000 euro.

La durata massima del finanziamento e la durata del periodo di preammortamento, sono pari rispettivamente a 4 e 2 anni.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 marzo 2019 - Portale incentivi. Vademecum ragionato – G. Lupoi

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