Interinale con indennità forfettaria ex collegato

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La sezione lavoro della Cassazione, sentenza 13404 del 29 maggio 2013, chiarisce che è dovuta l'indennità forfettaria ex collegato lavoro (articolo 32 della legge 183/2010), se, per genericità della causale, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato del lavoratore interinale si trasforma in rapporto subordinato a tempo indeterminato fra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

Più precisamente, l’indennità si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del primo comma, dell’art. 3 della legge 196/1997, trasformato in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

Si spiega che la prestazione di lavoro temporaneo rientra, anche in base alle norme Ue, nella categoria del contratto di lavoro a tempo determinato, dal momento che l’articolo 32, comma 5 della legge 183/2010 ha fatto indistintamente riferimento a contratti a tempo determinato, senza escludere i contratti a tempo determinato che si accompagnino ad un contratto di lavoro interinale.
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