Interessi, il setaccio del Fisco

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La legge Finanziaria 2008 ha delineato una nuova disciplina degli interessi passivi del reddito d’impresa, con cui i contribuenti si sono dovuti già misurare nel calcolo delle imposte per il progetto di bilancio che doveva essere approvato da parte del Cda entro fine marzo. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 21 aprile, ha voluto esaminare, con un approccio casistico, le suddette disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa soffermandosi soprattutto sul fatto che esse non hanno natura antielusiva. In particolare, la legge n. 244/2007 ha introdotto, a partire dall’anno 2008, una serie di restrizioni alla deducibilità degli interessi da parte dei soggetti passivi dell’Ires. Prima dell’entrata in vigore di queste nuove norme, la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires era disciplinata dagli articoli 96, 97 e 98 del Tuir. La legge Finanziaria 2008 ha sostituito integralmente l’articolo 96 del Tuir riscrivendo la normativa fiscale in tema di deducibilità degli interessi passivi. Le disposizioni di cui al nuovo articolo 96 si applicano ai soggetti Ires e in particolare a Spa, Srl ed enti commerciali, mentre per i soggetti Irpef e gli enti non commerciali rilevano le disposizioni dell’articolo 61 del Tuir. In quest’ultimo caso, la posizione assunta dalle Entrate non è esplicativa, ma tautologica: la condizione posta a questi soggetti riguarda l’inerenza degli oneri finanziari all’esercizio dell’impresa per giungere alla conclusione che non sono deducibili gli interessi che non afferiscono all’esercizio dell’impresa. Si tratta di un argomento delicato che merita spiegazioni e che richiede necessariamente di porre in relazione determinati elementi dell’attivo con gli oneri passivi. Nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 96 si riscrive, dunque, la soglia di deducibilità degli interessi passivi che recita così: gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili dalla base imponibile dell’Ires, in ciascun periodo d’imposta, in primo luogo fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale quota residua può concorrere ad abbattere il reddito nel limite del 30% del Rol. Qualora vi sia una quota di interessi passivi rimasta indeducibile, essa potrà essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi in cui vi sia una eccedenza di risultato operativo della gestione caratteristica, senza limiti temporali. L’articolo 96 del Tuir si applica oltre che ai soggetti sopra indicati, anche alle banche, agli altri soggetti finanziari, alle imprese di assicurazioni e alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Non modificabile è, invece, la lista dei soggetti esclusi da tale disciplina. L’obiettivo delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 è quello di razionalizzare e semplificare la disciplina degli interessi passivi, incentivando la capitalizzazione delle società senza, però, penalizzare allo stesso modo quelle caratterizzate da una struttura finanziaria sottocapitalizzata. Ciò si è reso possibile, offrendo ai contribuenti la possibilità di riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli interessi passivi risultati indeducibili in un dato periodo d’imposta per effetto della nuova disciplina limitativa. Da qui, la conclusione che l’articolo 96 del Tuir non ha natura di norma antielusiva e come tale non è suscettibile di disapplicazione, ai sensi dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Interessi a indeducibilità relativa - Bongi

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