Intercettazioni, “registrazione” solo in Procura

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Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 36359 del 23 settembre 2008, chiariscono che per poter utilizzare le intercettazioni le operazioni di registrazione devono essere effettuate negli uffici della Procura, per mezzo degli impianti ivi installati. Solo così si possono garantire i diritti della difesa: sul server della Procura rimane impressa la versione originale della conversazione captata per la successiva trascrizione su cd rom. Dunque, sono utilizzabili le registrazioni effettuate in Procura ma copiate su cd per la trascrizione presso gli uffici di polizia giudiziaria. La sentenza muove dal caso di un ricorso, respinto con la sentenza citata, della difesa di un soggetto agli arresti domiciliari che sosteneva che le intercettazioni che lo avevano inchiodato non erano valide in quanto le operazioni di remotizzazione non erano state effettuate in Procura.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Sono valide intercettazioni in procura – Alberici

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