Integrazioni salariali, differimenti dei termini decadenziali

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Integrazioni salariali, differimenti dei termini decadenziali

Differiti i termini decadenziali per le domande di CIG Covid-19 scadute dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Conseguentemente le istanze interessate alla proroga sono solo quelle che riguardano eventi di sospensione/riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021.

Diversamente, dovranno inviare domanda di accesso ai trattamenti (CIGO, CIGD e ASO), entro il 30 giugno 2021, solo i datori di lavoro che hanno completamente omesso la trasmissione delle istanze e quelli destinatari di un precedente accoglimento parziale delle domande per una sola parte del periodo richiesto (quello non decaduto). In quest’ultimo caso, le istanze da trasmettere sono solo quelle riferite ai periodi decaduti per i quali oggi opera il differimento previsto dalla norma.

A specificarlo è l’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021.

CIG, più tempo per le domande

La L. n. 69/2021, di conversione del D.L. n. 41/2021, entrata in vigore il 22 maggio 2021, ha previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari. In particolare è stato introdotto il co. 3-bis all’art. 8 del medesimo decreto, il quale differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Cassa integrazione Covid-19, domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Si ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

CIG, modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’art. 8, co. 4, del D.L. n. 41/2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43 semplificati”) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

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