Integrazioni salariali Covid-19, ulteriori indicazioni INPS
Pubblicato il 08 ottobre 2020
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Facendo seguito al Messaggio INPS 21 agosto 2020, n. 3131, l'Istituto previdenziale ha fornito ulteriori istruzioni relative al nuovo impianto normativo introdotto dall'art. 1 del Decreto Agosto in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, la Circolare 30 settembre 2020, n. 115 illustra, in dettaglio, la disciplina delle integrazioni salariali Covid-19 sciogliendo non pochi dubbi concernenti l'ambito di applicazione, le modalità di presentazione delle nuove istanze e i relativi termini decadenziali.
Ambito di applicazione
Come noto, l'art. 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, consente ai datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 successivamente al 13 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove purché sia interamente stato richiesto il primo periodo e previo raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 ed il corrispondente dell'anno 2019.
Pertanto, il nuovo trattamento previsto dal Governo si compone di un periodo massimo richiedibile pari a 18 settimane complessive (9 + 9 settimane), a prescindere dall'utilizzo di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia e dalle successive modifiche ad esso apportate, introducendo ipso facto un nuovo strumento, benché molto simile al precedente, che ricomprende nuovi beneficiari e che non tiene conto di eventuali periodi effettivamente fruiti riferibili alle nuove o alle vecchie domande.
Unica eccezione è costituita dall'incidenza di eventuali richieste di integrazioni salariali ante Decreto Agosto per i periodi successivi al 13 luglio 2020 e che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, art. 1, riducono il limite totale delle settimane richiedibili.
A mero titolo esemplificativo, ove il datore di lavoro abbia accusato una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa nella settimana dal 13 luglio 2020 al 25 luglio 2020 richiedendo l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 ante Decreto Agosto, potrà fruire, per eventuali successive riduzioni o sospensioni d'attività, di ulteriori 16 settimane di integrazione salariale (7 + 9).
In tal senso, ove le settimane richieste siano eccedenti rispetto alle nove settimane del primo periodo richiedibile ovvero al minor periodo risultante dallo scomputo dei periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa e decorrenti dal 13 luglio 2020, sarà cura delle strutture territoriali INPS rideterminare correttamente il periodo autorizzabile accogliendo parzialmente la richiesta.
I nuovi ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all'emergenze epidemiologica da Covid-19 - peraltro correttamente rubricati nell'art. 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.
Come per i precedenti periodi richiedibili, le ulteriori 18 settimane del Decreto Agosto sono escluse dal limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di CIGO e ASO dei Fondi di solidarietà ex art. 26, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e nel limite delle 26 settimane dell'Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
Rimangono, altresì, esclusi dal limite dei ventiquattro mesi nel quinquennio mobile e dal limite di ore previsto dall'art. 12, comma 5, del Testo unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In deroga all'art. 11, del medesimo Decreto Legislativo, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento ovvero dimostrare la sussistenza della non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.
Le imprese rimangono, infine, dispensate dagli obblighi di cui all'art. 14 e dei termini di cui all'art. 15, comma 2, nonché dell'art. 30, comma 2, fermo restando l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che non necessiterà di alcuna prova documentale da allegare alla richiesta.
Ulteriore periodo e modalità di richiesta
Diversamente dalle prime nove settimane - indistintamente concedibili ai datori di lavoro richiedenti - le ulteriori nove settimane di cui al comma 2, art. 1, Decreto Agosto, sono concesse ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Altresì, la concessione delle ulteriori nove settimane è subordinata alla presentazione della dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, utile a determinare l'eventuale contributo addizionale dovuto dall'impresa nei termini di seguito indicati:
- 9% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ove risultasse una riduzione inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi in cui non vi sia alcuna riduzione del fatturato.
Per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al venti per cento ovvero che abbiano intrapreso l'attività successivamente al 1° gennaio 2019 - avuto riguardo alla data di inizio attività comunicata presso la Camera di Commercio e non già alla data di apertura della matricola previdenziale dipendenti - non è dovuto alcun contributo addizionale.
La presentazione delle domande relative al secondo periodo di nove settimane, siano esse riferibili a cassa integrazione ordinaria o in deroga ovvero all'assegno ordinario, dovrà avvenire telematicamente, secondo quanto già comunicato nel Messaggio INPS 1 ottobre 2020, n. 3525, utilizzando la causale di neo-istituzione denominata "COVID 19 con fatturato". Pertanto, accedendo al servizio online "Cig e fondi di solidarietà" sarà possibile, per ciascun ammortizzatore sociale, produrre l'istanza secondo le seguenti modalità:
CIGO |
Da "CIG e fondi" alla voce "CIG Ordinaria" scegliendo la causale "COVID 19 con fatturato". |
CIGD |
Da "CIG e fondi" alla voce "CIG in deroga INPS" nella sezione "invio domande" indicando la tipologia di domanda "deroga INPS" oppure "deroga plurilocalizzata", si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie "proroga 9 settimane con fatturato"; |
FONDI |
Da "CIG e fondi" alla voce "Fondi di solidarietà", nella sezione "invio domande", si sceglie il tipo intervento "005 COVID_19 assegno ordinario", si inserisce la matricola aziendale e nella domanda si dovrà scegliere dal menù a tendina la causale "COVID_19 con fatturato". |
Il contributo addizionale dovuto, determinato dall'INPS sulla base dell'autocertificazione allegata all'istanza, dovrà essere versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.
Ove alla domanda non venga allegata alcuna autocertificazione relativa ai dati del fatturato del primo semestre 2020 e del primo semestre 2019 verrà applicata l'aliquota massima del 18%.
Per le imprese che si avvalgono del pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS, ai fini del versamento del contributo addizionale, dovranno attenersi a quanto già comunicato dall'Istituto nei messaggi n. 6129/2015 e 1113/2017.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ___________________, nato a __________, il __/__/_____, C.F. ________________, residente in ________________, n. ___ - ________, n.q. di (titolare, legale rappresentante, etc) della __________________, C.F./P.IVA _______________, con sede legale in ___________, _______________, _____,
DICHIARA in ossequio al comma 4, del predetto Decreto Legge, che nel primo semestre 2019 il fatturato aziendale è pari ad euro _____________ (diconsi _________________/00) e che nel primo semestre 2020 il fatturato aziendale è pari ad euro _____________ (diconsi _________________/00) attestando una riduzione del fatturato pari al ___%.
____________, __/__/_______ Si allega documento d'identità in corso di validità. |
Termini decadenziali
Il Decreto Agosto, pur ridisegnando i periodi oggetto di intervento nel secondo semestre 2020, non ha variato la disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, secondo cui le domande vanno presentante entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
In tale ambito, ai sensi del comma 9, art. 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, i termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 ed i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento, in scadenza entro il 31 luglio 2020 sono differiti al 31 agosto 2020. Altresì, il successivo comma 10, introduce un ulteriore differimento dei predetti adempimenti in scadenza tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020 al 30 settembre 2020.
Pertanto, nei termini indicati dal testo normativo, tutte le istanze, ancorché relative a trattamenti di integrazione salariale richiedibili ai sensi della precedente disciplina ed anche per i periodi di sospensione o riduzione d'attività compresi tra il 1° luglio 2020 e il 12 luglio 2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Trasmissione dei modelli SR41
L'art. 1, comma 6, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che in caso di pagamento diretto degli ammortizzatori sociali Covid-19 il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In tale ambito, i successivi commi 9 e 10, citati al paragrafo precedente, hanno differito anche i termini per la trasmissione dei modelli SR41, pur generando, in specifiche casistiche, ricadute negative.
Invero, stando al tenore letterale della norma, slittano al 30 settembre esclusivamente i termini di invio delle domande e dei dati per il pagamento delle prestazioni in scadenza al 31 agosto, non ricomprendendo nella proroga, seppur più favorevole, eventuali autorizzazioni pervenute nel mese di agosto e i cui modelli SR41 scadrebbero entro i 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo. Pertanto, come espressamente riportato al punto 7, Circolare 30 settembre 2020, n. 115, lo slittamento di cui al comma 10 può essere esteso anche alla fattispecie prospettata, rimettendo i termini al 30 settembre 2020 - salvo proroghe.
Possibile remissione in termini
L'Istituto previdenziale nella predetta Circolare 30 settembre 2020, n. 115, ha anticipato possibili modifiche agli anzidetti termini decadenziali, auspicando, come segnalato dal Ministero vigilante, un ulteriore differimento dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Pertanto, in attesa dell'imminente conversione in legge del Decreto Agosto, le istanze e le richieste di pagamento diretto delle prestazioni (SR41) inviate successivamente alla data del 30 settembre 2020 resteranno sospese in attesa dell'entrata in vigore della legge di conversione.
QUADRO NORMATIVO |
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