Integrazione salariale, parere del Ministero del Lavoro all'INPS
Pubblicato il 09 luglio 2020
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Con il parere 6 luglio 2020, n. 7020, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro rimanda al mittente la bozza dell'attesa circolare INPS volta a chiarire diversi aspetti tecnici correlati al trattamento ordinario di cassa integrazione salariale, all’assegno ordinario e alla cassa integrazione speciale operai agricoli.
Da quanto si evince dal contenuto, pur in assenza del documento ufficiale di bozza alla quale si riferisce il predetto parere dell'Ufficio Legislativo, è possibile chiarire alcuni degli aspetti più discussi in materia di integrazione salariale:
- non è possibile attraverso un’unica istanza richiedere contestualmente l’assegnazione delle 5 ulteriori settimane previste dal Decreto Legge Rilancio e delle settimane residue delle 9 inizialmente concesse, ma dovranno essere presentate due distinte domande.
- l'intero godimento delle 9 settimane previste è condizione propedeutica per poter richiedere le ulteriori 5 settimane sancite dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
- prima di richiedere le ulteriori quattro settimane di CIGO e assegno ordinario con causale "Covid-19 nazionale", i datori di lavoro dovranno interamente fruire delle precedenti quattordici settimane, presentando due distinte domande, una per il residuo rispetto alle cinque settimane e, terminato detto periodo, una per le ulteriori quattro settimane.
- I datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà possono richiedere l’assegno ordinario per una durata totale di 18 settimane. Per coloro che hanno già usufruito del periodo di 14 settimane precedentemente concesso è possibile richiedere ulteriori 4 settimane di trattamento.
Le imprese che avevano erroneamente richiesto accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai Fondi del Trentino Alto Adige per periodi superiori alle 9 settimane possono, a condizione che abbiano usufruito delle 9 settimane inizialmente previste, essere autorizzati entro il limite di 14 settimane ad usufruire di tali periodi eccedenti.
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