Integrazione al part time senza la salvaguardia

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Nel messaggio n. 4486/2008, l’ente di previdenza nazionale sottolinea che nei confronti dei lavoratori part time non si applica la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 8, della legge 247/2008. Secondo questa norma, coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 sono soggetti, per il diritto e l’accesso alla pensione di anzianità, alle regole previdenti al 1° gennaio 2008, anche se presentano domanda o maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto, questi lavoratori potranno continuare a beneficiare di quattro finestre annuali di uscita, invece delle due in vigore dal 1° gennaio per effetto della riforma Maroni sulle pensioni.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 49 – La volontaria rinvia l’anzianità - Comegna

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