Integrativa o rimborso per la Tremonti ter

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Secondo la risoluzione 132/E del 20 dicembre 2010 sono lecite due possibilità per correggere la dichiarazione dei redditi che non richiedeva la tremonti ter perché non era chiara la cumulabilità con altri benefici non fiscali.

Infatti, il contribuente che non si è avvalso dell’agevolazione non ha espresso un’opzione, ma ha omesso di indicare debite deduzioni.

Pertanto, il rimedio corregge errori e omissioni di indicazione di elementi funzionali alla dichiarazione dell’imponibile e non modifica scelte più o meno favorevoli, il che contrasterebbe con quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 25056/2006 (non si può integrare la dichiarazione per esercitare nuovamente un’opzione normativamente prevista se la precedente sia risultata a posteriori meno favorevole).

Alla luce di quanto detto, si può procedere con una dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuta essere operata, o con una richiesta di rimborso, entro 48 mesi a decorrere da quello previsto per il pagamento del saldo d’imposta se il termine per l’integrativa è passato.
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