INPS, rettifica delle modalità di determinazione del reddito per l’invalidità civile

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INPS, rettifica delle modalità di determinazione del reddito per l’invalidità civile

Con il messaggio 18 luglio 2023, n. 2705 (non pubblicato sul sito Istituzionale), l’Inps fornisce chiarimenti in merito al computo dei redditi da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile.

Precedentemente, l’Inps, con il messaggio 1688/2022, comunicava le modalità di valutazione dei redditi rilevanti ai fini della titolarità delle prestazioni di invalidità civile.

In particolare, l’Istituto prevedeva che si considerano rilevabili tutti i redditi soggetti a IRPEF al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Tale previsione non trova applicazione in presenza di redditi inferiori a determinate soglie, ovvero per:

  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto;
  • l’indennità speciale;
  • l’indennità di comunicazione.

Altresì, il messaggio 1688/2022 ha chiarito che per la determinazione del reddito rilevante non rientrano neanche le seguenti prestazioni:

  •  l'importo stesso della prestazione di invalidità;
  •  le rendite Inail;
  •  le pensioni di guerra;
  •  l'indennità di accompagnamento;
  •  il reddito della casa di abitazione (Inps, circolare n. 74/2017).

Chiarimenti

Con il messaggio in argomento - a parziale rettifica del paragrafo 1 del messaggio n. 1688/2022 - l’Inps specifica che il reddito è rilevabile al lordo delle ritenute fiscali e che dal medesimo dovranno essere sottratti gli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, i contributi pagati al personale domestico ecc.).

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