Inps. Opzione tra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 27 ottobre 2011
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Con la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, l’Inps fornisce le istruzioni per rendere operative le disposizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 (convertito dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236), oltre che dell’articolo 1 della stessa Legge, nella parte in cui tali norme prevedevano l’incompatibilità del trattamento d'invalidità e di quello di disoccupazione per quei lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione.
Le suddette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione, hanno cessato di avere efficacia e non trovano più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta in “Gazzetta Ufficiale”.
Ne deriva che, dallo scorso 27 luglio, al lavoratore parzialmente invalido è riconosciuto il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
L’Inps, con la circolare detta le istruzioni pratiche per il corretto esercizio dell'opzione.
Si legge:
- per l’esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente struttura dell’Ente una domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione al posto dell’assegno ordinario di invalidità;
- il lavoratore diventato titolare di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità stessa, può esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Se l’opzione non viene esercitata oppure è esercitata in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità;
- in ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione dell’indennità;
- i lavoratori che hanno esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento, ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
L’Inps conclude precisando che la rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.
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