Invalidi civili, obbligo di comunicazione dei redditi
Pubblicato il 13 settembre 2022
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I percettori di prestazioni assistenziali di invalidità civile e di assegno sociale hanno l’obbligo di comunicare la propria situazione reddituale all’Inps.
Con il messaggio 12 settembre 2022, n. 3350, l’Istituto Previdenziale comunica che, a seguito di accertamenti, sono state riscontrate numerose posizioni riferite a percettori delle prestazioni assistenziali che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione dei redditi 2019, relativo all’annualità 2018 e della dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 35, comma 10-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Al fine di evitare la revoca delle prestazioni assistenziali, l’Inps, nei mesi scorsi, aveva sollecitato gli interessati a comunicare i propri dati reddituali.
In mancanza delle suddette comunicazioni, l’Istituto rende noto che procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni in godimento per i soggetti rimasti inadempienti.
Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità dal 2018 in poi
Per acquisire le dichiarazioni dei dati reddituali, l’Istituto:
- procederà all’estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (da 18 anni a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
- invierà la nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, in cui verrà ribadita l’esigenza di un riscontro reddituale. Entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i soggetti interessati dovranno comunicare i redditi posseduti tramite la domanda telematica “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
- decorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione e nel caso di mancato riscontro, procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile, comunicando la sospensione a mezzo raccomandata A/R;
- trascorsi ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione e in assenza di riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dall’anno 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R.
Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)
Per i soggetti beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo e che non hanno ancora compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018, l’Istituto procederà come segue:
- invio della nota a mezzo raccomandata A/R in cui si sollecita l’esigenza di un riscontro reddituale;
- invito a presentare la dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
In caso di mancato riscontro oltre i 60 giorni dall’invio della comunicazione, l’Inps procederà alla sospensione della prestazione per gli anni di reddito 2018 (non dichiarati), con successivo recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
Comunicazione dei dati reddituali
Si rammenta che ai fini della ricostituzione reddituale, il soggetto potrà:
- accedere all’area personale MyINPS, previa autenticazione SPID, CNS, o CIE, al seguente percorso: “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- o in alternativa, rivolgersi agli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati.
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