INPS, nuove convenzioni per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Pubblicato il 08 ottobre 2021
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Con le circolari nn. 147, 148, 149 e 150, del 7 ottobre 2021, l’Istituto previdenziale fornisce le indicazioni in materia di riscossione e trasferimento dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro per le sigle CONFIMITALIA, UNILAVORO PMI, FMPI e FEDERTERZIARIO.
In particolare:
- la circolare n. 147/2021 si riferisce alla convenzione sottoscritta da CONFIMITALIA il 15 giugno 2021;
- la circolare n. 148/2021 si riferisce alla convenzione sottoscritta da UNILAVORO PMI il 28 settembre 2021;
- la circolare n. 149/2021 si riferisce alla convenzione sottoscritta da FMPI (Federazione Medie e Piccole Imprese) l’8 settembre 2021;
- la circolare n. 150/2021 si riferisce alla convenzione sottoscritta da FEDERTERZIARIO, il 3 settembre 2021.
Per tutte le predette sigle, la convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2023 e sarà rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, una sola volta, per un ulteriore triennio.
Per le sigle CONFIMITALIA e UNILAVORO PMI la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale avverrà mediante accredito da parte dell’Istituto, purché le imprese associate siano in regola con gli obblighi contributivi e con i versamenti dovuti nei confronti dell’INPS. Le imprese iscritte alle citate sigle provvederanno ad inserire nel flusso Uniemens rispettivamente il codice di nuova istituzione W465 (per CONFIMITALIA) e “W467” (per UNILAVORO PMI), nell’elemento <CodAssociazione>, di <ContribAssistContrattuale> all’interno della denuncia aziendale.
Per le sigle FMPI e FEDERTERZIARIO, invece, fermo restando i predetti requisiti di regolarità contributiva, l’importo dovuto alle associazioni di categoria sarà disponibile sul cassetto previdenziale artigiani e commercianti alla sezione “Dati del modello F24”. Avvenuto l’accredito da parte dell’iscritto, l’Istituto previdenziale procederà a stornare il contributo associativo alla corrispondente sigla di iscrizione.
Si rammenta che, in ogni caso, l’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione sindacale e che lo stesso è esonerato da ogni forma di responsabilità derivante dai suddetti importi.
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