INPS, modalità di richiesta del Congedo per i figli 2021

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INPS, modalità di richiesta del Congedo per i figli 2021

Ai sensi dell’art. 2, Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, il Governo ha previsto la possibilità, per i genitori con figli minori di quattordici anni affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, la possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa con diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione e conseguente contribuzione figurativa.

Il congedo è richiedibile dai lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in regime di smart-working e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio ovvero non convivente in caso di figlio con grave disabilità.

Con la Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63, vengono rese note le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo ed alle modalità di richiesta.

Destinatari

Possono beneficiare del congedo in trattazione i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, alternativamente, per i periodi di accudimento dei figli che siano risultati positivi al Covid-19 o che siano sottoposti in quarantena da contatto ovvero per i quali sia intervenuto un periodo di sospensione dell’attività didattica nel caso in cui il minore abbia meno di 14 anni.

Ai sensi del comma 5, del medesimo articolo 2 richiamato in premessa, per i motivi sopra menzionati il congedo potrà essere richiesto anche dai genitori di figli in età compresa tra i 14 ed i 16 anni, senza, però, aver diritto alla percezione dell’indennità ovvero alla relativa contribuzione figurativa, cosicché, in tale fattispecie, il congedo potrà essere richiesto ai soli datori di lavoro e non già all’INPS.

Altresì, i requisiti di convivenza ed il limite di età di anni quattordici non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione didattica in presenza ovvero siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale di cui sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito esclusivamente nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Requisiti

Affinché possa essere richiesto il congedo devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente;
  • il genitore non deve poter svolgere, per le caratteristiche proprie dell’attività lavorativa svolta, la prestazione di lavoro con modalità agili;
  • il figlio per il quale viene richiesto il congedo deve essere minore di 14 anni;
  • il genitore ed il figlio devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo, secondo quanto risultante dall’Anagrafe residenti, non rilevando eventuali situazioni di fatto;
  • il figlio per i quale si richiede il congedo deve essere risultato positivo all’infezione da Sars Covid-19, come certificato dal pediatra di libera scelta ovvero dal provvedimento dell’ASL competente, o essere oggetto di un provvedimento di quarantena da contatto disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente, ovvero nei casi in cui vi sia la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento nazionale, locale o di singola struttura scolastica.

Durata ed indennizzo

Il c.d. Congedo 2021 può essere fruito per periodi di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto o di sospensione delle attività didattiche in presenza, ricadenti nel periodo temporale tra il 13 marzo 2021 ed il 30 giugno 2021.

Per i giorni di congedo riconosciuti sarà corrisposta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’art. 23, Decreto Legislativo 151/2001, e saranno accreditati conseguenti contributi figurativi.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’indennità percepita a seguito della domanda di Congedo 2021 concorrerà alla determinazione del reddito fiscalmente imponibile, quali proventi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Situazioni di compatibilità del congedo

In ossequio alla ratio della norma, non avranno rilevanza, ai fini della concessione del congedo in trattazione, i casi in cui:

  • l’altro genitore convivente sia affetto da un evento morboso;
  • un genitore abbia chiesto per un figlio il congedo di maternità/paternità e l’altro genitore faccia richiesta del Congedo 2021 per l’altro figlio;
  • uno dei genitori stia fruendo di un periodo feriale;
  • l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità anche a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dallo svolgimento di lavoro agile;
  • un genitore abbia chiesto dei permessi, per il medesimo figlio, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, L. 104/92, e l’altro genitore intenda fruire del Congedo 2021 per i medesimi periodi;

Diversamente, tra i casi di incompatibilità si segnalano:

  • la fruizione del Congedo 2021 per entrambi i genitori contemporaneamente;
  • la fruizione, nei medesimi giorni, del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente;
  • la fruizione, nei medesimi giorni, da parte dell’altro genitore, dei permessi per allattamento;
  • la possibilità, per almeno un genitore, di svolgere attività lavorativa in smart working.

Presentazione della domanda

In attesa del rilascio delle opportune procedure informatiche, la richiesta di congedo dovrà essere formulata al datore di lavoro per poi essere successivamente regolarizzata con i conosciuti canali telematici dell’Istituto.

La domanda dovrà essere presentata tramite:

  • il portale web dell’Ente;
  • il contact center integrato;
  • patronati.
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