Lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato: come elaborare l'Uniemens
Pubblicato il 11 gennaio 2024
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Dall’Inps arrivano le istruzioni operative relative agli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO).
Le indicazioni per la trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri sono contenute nel messaggio INPS n. 4652 del 22 dicembre 2023.
Quali sono i datori di lavoro che possono assumere i prestatori di lavoro occasionale in agricoltura?
I datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola, già in possesso del codice CIDA, possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri).
Diversamente, i datori di lavoro non ancora iscritti devono presentare una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri
L'INPS, con il messaggio n. 4652 del 22 dicembre 2023, fa presente che i datori di lavoro interessati devono effettuare la comunicazione obbligatoria (modello UNILAV), con causale “H.03.00”, il cui numero di comunicazione deve essere esposto obbligatoriamente nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro.
Sarà necessario, inoltre, dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO tramite la denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale.
Per quanto riguarda le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati tramite il flusso Uniemens-PosAgri di variazione, senza l’aggravio di sanzioni laddove trasmesso entro il 28 febbraio 2024.
Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia deve essere effettuata tramite l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024.
Nel caso in cui, per il predetto periodo, i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.
Di seguito i codici “tipo contratto” da indicare nel flusso:
- “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
- “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
- “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
- “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
- “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
- “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
NOTA BENE: Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
Inoltre, sarà possibile utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.
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