Fondo di solidarietà Ferrovie dello Stato: finanziata la formazione
Pubblicato il 09 ottobre 2023
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Con la circolare n. 85 del 6 ottobre 2023, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle domande di finanziamento relative ai nuovi percorsi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
La circolare fa seguito alla circolare n. 70 del 3 giugno 2020 con la quale l'Istituto ha emanato le istruzioni amministrative, operative e contabili per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario erogata dal Fondo denominata assegno di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022.
Beneficiari
I beneficiari sono i dipendenti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato vale a dire delle aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta nonchè delle aziende già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di sostegno al reddito di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Presentazione delle domande
Ai fini dell’accesso al finanziamento dei percorsi formativi è necessario aver espletato le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Nello specifico, le procedure sindacali dovranno concludersi con un accordo aziendale, contenente l’indicazione dei criteri di accesso alla prestazione in trattazione.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, l’azienda interessata non potrà accedere al finanziamento.
I soggetti interessati potranno presentare la domanda alla struttura INPS competente in base alla matricola aziendale sulla quale sono presenti i lavoratori coinvolti nel programma formativo. In caso di adempimento dell’obbligo di “unicità della posizione contributiva”, la Struttura INPS competente è quella individuata in base alla matricola di accertamento contributivo.
La domanda potrà essere presentata direttamente online tramite il portale istituzionale INPS, alle voci “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà”, previa autenticazione con SPID, CNS o CIE.
NOTA BENE: Il Comitato amministratore esamina le domande di accesso e procede alla relativa deliberazione in base all’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto della disponibilità del Fondo.
Si specifica che la domanda deve contenere i seguenti elementi:
- il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte;
- l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
- la data dell’accordo aziendale;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di avere usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o dell’Unione europea e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato;
Altresì, l’azienda dovrà allegare la copia dell’accordo aziendale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, indicando la retribuzione oraria lorda, le ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
Misura
La prestazione formativa richiesta è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione europea.
ATTENZIONE: La retribuzione mensile del lavoratore (da riparametrare su base oraria) sarà determinata in considerazione degli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Inoltre, ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile, laddove nei dodici mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, tali periodi non verranno considerati e, pertanto, si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei dodici mesi.
Istruttoria
Dopo aver ricevuto le domande di accesso, l’Inps, con la circolare n. 85 del 6 ottobre 2023, evidenzia che provvederà al controllo dei seguenti elementi:
- la completezza della domanda;
- che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
- la correttezza e la completezza degli allegati alla domanda;
- la disponibilità di risorse nel Fondo.
In caso di esito positivo, la Struttura territoriale predispone la proposta di deliberazione e la relazione per il successivo inoltro alla Direzione centrale competente. A sua volta, quest’ultima, provvede alla verifica della capienza del Fondo e alla trasmissione delle istanze al Comitato amministratore per l’adozione della deliberazione.
Modalità di finanziamento e Uniemens
A seguito della deliberazione del finanziamento, l’Inps rilascerà l’autorizzazione propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La deliberazione e la relativa autorizzazione verranno comunicate tramite il Cassetto previdenziale.
Nella compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno valorizzare:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS;
- nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso “L110”, con il significato di
- “Recupero formazione Fondi di solidarietà”;
- nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.
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