INPS, indicazioni operative sul contratto di espansione
Pubblicato il 04 settembre 2020
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Dopo oltre un anno dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, l'Istituto previdenziale illustra, nella circolare 3 settembre 2020, n. 98, i profili normativi ed operativi inerenti l'intervento straordinario di integrazione salariale che accompagna il contratto di espansione previsto, in via sperimentale, per il biennio 2019-2020.
Il contratto di espansione, previsto dall'art. 26-quater, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha integralmente sostituito i c.d. contratti di solidarietà espansiva, è una misura attuabile nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di grandi imprese con organico superiore alle mille unità. Lo strumento, applicabile previa procedura di consultazione sindacale, dovrà essere sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie.
Per quanto concerne la regolamentazione della CIGS connessa al contratto di espansione, l'Istituto previdenziale ha affermato che il trattamento deve essere ricondotto all'alveo delle integrazioni salariali straordinarie, già disciplinate dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dovendosi ritenere applicabili le previsioni vigenti in riferimento ai beneficiari della misura ed all'operatività della contribuzione addizionale e dei termini decadenziali per il pagamento delle prestazioni.
Pertanto, relativamente ai lavoratori destinatari, rimarranno esclusi dall'intervento di CIGS:
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti con contratto di lavoro non professionalizzante.
Altresì, i lavoratori dovranno possedere, presso l'unità produttiva, un'anzianità di effettivo lavoro non inferiore a novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Il periodo di integrazione salariale straordinario richiesto non potrà essere superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che non saranno conteggiati all'interno del quinquennio mobile.
Ai sensi dell'art. 5, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la contribuzione addizionale sarà, come di seguito, articolata:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione sino al limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Il versamento del contributo addizionale dovrà essere effettuato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione utilizzando il codice causale "E602", avente il significato di "Ctr. Addizionale CIG Straordinaria D.lgs. 148/2015 art. 41 (contratto di espansione)".
Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro saranno conguagliabili, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, utilizzando il codice di nuova istituzione "L046", avente il significato di "Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione)".
- edotto.com - Edicola del 22 ottobre 2020 - Contratto di espansione, accesso limitato al prepensionamento con i fondi di solidarietà - Bonaddio
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