INPS. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 22 maggio 2014
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Con messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, l’INPS ha comunicato la riapertura dei termini per la concessione e la presentazione delle domande di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
La Legge di Stabilità 2014 ha, infatti, previsto che l’indennizzo in questione è concesso anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
Le relative domande possono essere presentate, a partire dal 1°gennaio 2014, fino al 31 gennaio 2017.
Quindi, dall’1 gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo:
- coloro che maturano i requisiti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 207/1996, nel periodo 1° gennaio 2012- 31 dicembre 2016;
- coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione ai sensi del previgente articolo 19-ter, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o era stata loro rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.
Tuttavia, chiarisce il messaggio, la decorrenza degli indennizzi concessi ai suddetti soggetti non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge.
Il messaggio si sofferma, altresì, su:
- proroga degli indennizzi sospesi per raggiungimento da parte dei titolari dell’età massima di 61 anni e 6 mesi - se donne - e di 66 anni e 6 mesi - se uomini;
- proroga del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018;
- proroga fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia degli indennizzi di cui all’articolo 1, comma 272, della Legge n. 311 del 2004.
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