INPS, guida aggiornata sul Reddito di Cittadinanza

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INPS, guida aggiornata sul Reddito di Cittadinanza

L’Inps ha reso pubblica nella sezione Notizie del proprio sito istituzionale una brochure, aggiornata all’ultimo Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, sul Reddito e Pensione di Cittadinanza illustrando procedure, requisiti e modalità di accesso al beneficio.

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Il beneficio viene chiamato Pensione di Cittadinanza qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano un’età pari o superiore a 67 anni.

Erogazione

I beneficiari riceveranno le somme su una Carta di pagamento elettronica rilasciata da Poste Italiane S.p.A.

Il Reddito di Cittadinanza essendo associato ad un percorso di reinserimento lavorativo è condizionato alla sottoscrizione:

  • della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), da parte di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • del patto per il Lavoro presso il C.p.I.;
  • del Patto per l’inclusione sociale presso i Comuni.

Sono esclusi dai suddetti obblighi: i minorenni, soggetti disabili, soggetti ultra sessantacinquenni, beneficiari di Pensione di Cittadinanza, soggetti già occupati o che frequentino un regolare corso di studi.

Requisiti dei richiedenti

Il richiedente deve avere la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e deve essere:

  • cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea;
  •  familiare di un cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno (o di soggiorno permanente);
  • cittadino di un paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE o soggiorno di lungo periodo ovvero apolide di analogo permesso;
  • titolare di protezione internazionale.

Calcolo del RdC

Il beneficio economico corrisponde alla somma di un componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B) sulla base delle informazioni ricavate dall’ISEE e autocertificate in fase di compilazione della domanda.

Le quote vengono calcolate moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza da cui va detratto il reddito familiare derivante dall’ISEE e il valore dei trattamenti assistenziali di cui, eventualmente, gode il nucleo familiare. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne fino ad un massimo di 2,1.

Compatibilità

Il beneficio è compatibile con la NASPI e la DISCOLL. E’, altresì, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa in forma di lavoro autonomo o dipendente, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti, potendo essere ricalcolato sulla base di quanto percepito.

Comunicazioni

I titolari di RdC o di PdC Esteso saranno obbligati a comunicare all’Inps qualunque variazione che incida sulle dichiarazioni effettuate per l’accesso al beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ogni mese fino alla fine dello stesso:

  • presso Poste Italiane;
  • telematicamente, accedendo tramite SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • telematicamente accedendo con SPID, CNS ovvero CIE sul portale dell’Inps.
  • presso CAf e/o Patronati.

Durata del beneficio

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi allo scadere dei quali può essere rinnovato dopo un mese di sospensione.

Allegati

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