Dipendenti pubblici. Inps: domanda di disapplicazione del massimale contributivo

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Dipendenti pubblici. Inps: domanda di disapplicazione del massimale contributivo

Con la circolare del 14 settembre 2023, n. 80, l’Istituto Previdenziale comunica i nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fornisce le istruzioni in merito all’istruttoria del procedimento.

Con le precedenti circolari INPS n. 93 del 17 giugno 2019 e con i messaggi n. 2847 del 25 luglio 2019 e n. 4485 del 27 novembre 2020, sono state fornite le indicazioni operative e attuative della disciplina di disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevista dall’articolo 21 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni che siano in possesso di determinati requisiti.

Termini originari

La domanda può essere presentata dai:

  • dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019, entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019) ovvero entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
  • dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019, entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

Nuovi termini di presentazione delle domande

Il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande.

Pertanto, le domande potranno essere presentate:

  • entro la data del 31 dicembre 2023 per i soggetti che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
  • entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

NOTA BENE: Tale riapertura dei termini opera esclusivamente per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo.

Pertanto, riepilogando:
- per i soggetti che - entro il mese di aprile 2023 - abbiano superato il massimale contributivo si applica la nuova scadenza del 31 dicembre 2023;
- con riferimento ai soggetti aventi diritto - che non abbiano superato il massimale contributivo entro il mese di aprile 2023 - la domanda può essere presentata entro il più ampio termine di dodici mesi dal superamento del massimale, in luogo dei sei mesi previsto dalla previgente disciplina.

Istruttoria

Le domande giacenti (tempestivamente presentate in base alla previgente normativa) devono essere esaminate sulla base delle nuove disposizioni.

Diversamente, nel caso in cui le domande siano state tardivamente presentate (in base alla previgente normativa), le stesse devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, in caso di espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

Le domande rigettate (sulla base della previgente normativa) non potranno essere riesaminate.

Pertanto, il soggetto interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei nuovi termini individuati dalle disposizioni esaminate.

Domanda

L’Inps rammenta che le domande di disapplicazione dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, tramite il servizio accessibile al portale istituzionale.

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