Inps. Contributi ridotti per coop e consorzi agricoli

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L’Inps con il messaggio n. 15570 del 1° ottobre 2013, conferma il via libera agli sgravi contributivi a favore delle cooperative e dei consorzi agricoli.

Nello specifico, l’incentivo consiste nella riduzione del 60% dei premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per i lavoratori occupati a tempo indeterminato o a termine nei territori montani.

Tuttavia, dopo che il decreto del Fare (Dl n. 69/2013) ha previsto una interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 5, della Legge n. 67/1988 (riduzioni contributive per le zone montane e svantaggiate), ammettendo come tali agevolazioni vadano riconosciute anche alle cooperative e relativi consorzi delle zone non montane in misura proporzionale al prodotto coltivato o allevato dai propri soci, l’Inps è intervenuto per rendere ulteriori precisazioni al riguardo.

Con il messaggio in oggetto, infatti, si specifica che le istruzioni operative rese sul riconoscimento dei suddetti incentivi dai precedenti documenti di prassi n. 8594 del 18 maggio 2012 e 20771 del 17 dicembre 2012, debbano considerarsi completamente confermate. Unica eccezione riguarda la frase i “benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario”, di cui al messaggio n. 8594/2012, che, invece, deve considerarsi completamente superata.
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