Malattia del lavoratore marittimo: serve il certificato medico telematico

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Malattia del lavoratore marittimo: serve il certificato medico telematico

Rese note le indicazioni integrative per gli adempimenti a carico del lavoratore marittimo in caso di assenza dal lavoro per malattia indennizzata. Facendo seguito alla circolare INPS 23 dicembre 2013, n. 179, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti con il messaggio 14 novembre 2023, n. 4010.

Quali sono gli obblighi a carico del lavoratore?

Certificato medico al datore di lavoro

Anche per la categoria dei lavoratori marittimi si applicano le disposizioni vigenti in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia.

NOTA BENE: In casi eccezionali è ammissibile l’eventuale certificazione cartacea (purché sia presentata in originale).

Il lavoratore ammalato deve trasmettere il certificato entro 2 giorni dal rilascio al fine di evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

L’Inps ha precisato che non è prevista l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale della certificazione medica cartacea.

Visite mediche domiciliari di controllo e obblighi di reperibilità

Il lavoratore è tenuto:

  • a verificare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità indicato nella certificazione medica (sia cartacea che telematica);
  • assicurare il costante aggiornamento sull’indirizzo di reperibilità durante l’intero evento di malattia.

Eventuali variazioni rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica potranno essere effettuate tramite il servizio online “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore deve effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei seguenti canali: casella di posta elettronica, Contact center multicanale o rivolgendosi al numero verde.

ATTENZIONE: Per le visite mediche di controllo all’estero è possibile consultare le relative istruzioni contenute nella circolare INPS 2 luglio 2010, n. 87.

Trasferimento all’estero

Le indicazioni operative fornite con la circolare INPS 7 ottobre 1996, n. 192, e con il successivo messaggio INPS 16 novembre 2018 n. 4271, sono applicabili alla categoria dei lavoratori marittimi.

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più vicina al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

L’accertamento medico legale è finalizzato alla preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del soggetto causati dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’Istituto.

NOTA BENE: La Struttura territoriale Inps competente provvede alla sospensione del diritto all’indennità nei casi in cui l’interessato si rechi comunque all’estero in caso di mancata autorizzazione/parere negativo.

In seguito l’Inps fornirà ulteriori indicazioni operative per i lavoratori marittimi, in stato di malattia, sbarcati in porti esteri.

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