INPS 166/2013. Benefici per contratto di inserimento lavorativo. Solo donne

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Nella circolare INPS n. 166 del 5 dicembre 2013 – intitolata “Contratto di inserimento lavorativo” – il Sommario recita: “Individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012. Benefici contributivi per i contratti di assunzione stipulati in tale quadriennio: disposizioni normative e operative.”.

L’appena richiamato è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di talune categorie di persone:

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo;

f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Con il documento n. 166/2013, l’Istituto offre, in particolare, lettura ed interpretazione delle disposizioni normative e operative che riguardano gli sgravi contributivi superiori al 25 per cento, relativi ai contratti di inserimento per donne stipulati tra il 2009 e il 2012 (decreto legislativo n. 276 del 2003).

ATTENZIONE – Al 25 per cento di base s’aggiungono percentuali più consistenti - 40 per cento, 50 per cento, sino a raggiungere la misura prevista per gli apprendisti - ma la loro applicazione è subordinata al rispetto delle condizioni oggettive stabilite da parametri comunitari (Regolamento CE n. 800/2008).

Già il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 10 aprile 2013, aveva individuato le aree geografiche interessate dalle agevolazioni contributive, in cui rientravano - per gli anni 2009 e 2010 - Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, con esclusione - per gli anni 2011 e 2012 - della Sardegna e - per il 2012 - del Lazio.

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DECRETO 10 APRILE 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle Pari Opportunità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (…)

Decreta

Art. 1 - Individuazione delle aree geografiche ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di venti punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di dieci punti percentuali quello maschile.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificate dal medesimo articolo 22, sono individuate:

• per l’anno 2009 nelle regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
• per l’anno 2010 nelle regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
• per l’anno 2011 nelle regioni: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
• per l’anno 2012 nelle regioni: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

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S’è detto della riduzione contributiva del 25 per cento, godibile dai datori di lavoro per aver assunto donne con contratto di inserimento nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2013. Ebbene, quella riduzione trova sempre applicazione, non configurando un aiuto di Stato.

AMBITO

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione in commento vale, per le assunzioni di donne in inserimento effettuate a partire dal 14 maggio 2011:

- che la donna sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (*);
- che residenza e luogo di lavoro coincidano con una delle regioni individuate dal DM 10 aprile 2013.

Restano poi in piedi le ulteriori condizioni oggettive fissate dalle norme europee:

- l‘agevolazione, per singolo lavoratore, non può superare il 50 per cento del costo salariale riferito ai 12 mesi che seguono il momento dell’assunzione (che salgono a 24 per i lavoratori svantaggiati);
- l’assunzione deve portare un incremento occupazionale;
- il contratto deve avere una durata perlomeno di 12 mesi.

Risulterà, dunque, necessario verificare che la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

I datori di lavoro (**) che - nei periodi interessati dal DM 10 aprile 2013 - hanno fruito, o stanno fruendo degli incentivi economici nella misura corretta, non devono effettuare alcun adempimento. Coloro che, a seguito di assunzioni di lavoratrici intervenute nel corso degli anni 2009-2012, non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione e/o il differenziale indicando all’interno dell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”,”AltreACredito”, il codice “L997”, avente il significato di “recupero agevolazione contratti di inserimento” e, nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.

ATTENZIONE - Le operazioni di recupero dell’agevolazione possono essere effettuate già dalla scadenza del 16 dicembre 2013 ed entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare INPS n. 166/2013, ossia entro il 16 marzo 2014, senza l'aggravio di oneri accessori. Le aziende che, viceversa, hanno fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al previsto, dovranno regolarizzare la propria posizione indicando all’interno dell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito” il codice “M109”, avente il significato di “restituzione agevolazione contratti di inserimento” e, nell’elemento “ImportoADebito”, il relativo importo da restituire.

Ricordiamo che il beneficio contributivo è al suo ultimo appuntamento, considerato che la riforma Fornero ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2013, la tipologia contrattuale qui commentata.

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Nota (*) - Requisito non collegato allo stato di disoccupazione e alla relativa registrazione della donna presso il Centro per l'impiego.
Nota (**) - Datori di lavoro non aventi natura di Impresa, Imprese, Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti, Imprese artigiane.

NORME E PRASSI

INPS - Circolare n. 166 del 5 dicembre 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto 10 aprile 2013
Allegati

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