È inibita la prestazione lavorativa al minore che ha compiuto 16 o 17 anni, ma non ha concluso il ciclo di istruzione

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Tizio ha 16 anni compiuti e dopo aver terminato le scuole medie si iscrive all’istituto superiore Alfa, ma per due anni non riesce a conseguire la promozione al secondo anno scolastico. Durante tale periodo Tizio, benché formalmente iscritto alla scuola, non frequenta l’istituto Alfa e accumula in ciascun anno molti giorni di assenza al punto da indurre l’Istituto di istruzione a ritenere che tali anni non fossero stati validamente svolti. Al termine del secondo anno di iscrizione Tizio accetta la proposta lavorativa nel frattempo offertagli dall’impresa idraulica Gamma, informando il datore di lavoro del proprio percorso di studi. Il datore di lavoro, in virtù di tale informazione e considerata l’età, assume Tizio nella propria impresa. Ma Tizio non può liberamente instaurare il rapporto di lavoro, poiché il ciclo di istruzione non può ritenersi concluso e quindi il datore di lavoro incorre in significative responsabilità penali.

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