Infrastruttura ferroviaria italiana. L'indipendenza del gestore non è garantita

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Secondo la Corte di Giustizia Ue – causa C-369/11, pronuncia del 3 ottobre 2013 – l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del 23 ottobre 2007.

In particolare, la Repubblica italiana non avrebbe garantito l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Fs sotto la lente Ue – Migliorini

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