Infortunio. Responsabilità senza attenuanti

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Una pronuncia della Cassazione dal principio cristallino – la n. 3983, del 31 gennaio 2012 - pone in capo al solo datore di lavoro la responsabilità per l’infortunio occorso al dipendente, anche quando questi abbia compiuto un’azione avventata. E anche quando l'infortunio sia stato causato dalla scelta del lavoratore di prestare il consenso a operare in condizioni di pericolo.

Per il datore, neppure l’attenuante per aver apposto cartelli di divieto, esclusa dalla Corte “non potendosi configurare un fatto doloso della persona offesa.”.

L’attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del Codice penale, è infatti applicabile quando il risarcimento é stato compiuto dal responsabile (datore), ma nel caso sottoposto al giudizio della Suprema corte il risarcimento è toccato all’Inail, nel rispetto della normativa che impone l'obbligo di tenere indenni i lavoratori assicurati dai danni da infortunio.
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