Infortuni. Per prognosi di almeno un giorno obbligo di comunicazione
Pubblicato il 19 ottobre 2017
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Con la circolare del 12 ottobre 2017, n. 42, l’Inail ha fornito alle aziende indicazioni operative per adempiere all’obbligo di comunicazione in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
L'obbligo é scattato il 12 ottobre 2017 e riguarda tutti i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione).
Comunicazione telematica degli infortuni
Al fine di inviare la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, i datori di lavoro sono tenuti ad utilizzare il servizio telematico "Comunicazione di infortunio", messo a disposizione dall’Inail.
Tale servizio on line è differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro e si divide nelle seguenti gestioni:
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gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
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gestione per conto dello Stato;
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settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
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gestione agricoltura;
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datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
NB! In caso di difficoltà o necessità di chiarimenti, il datore di lavoro può consultare le istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell'Inail, nella specifica sezione "Supporto - Guide e manuali operativi". Ulteriormente, qualora a seguito di comprovati problemi tecnici non fosse possibile l'inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata Pec alla casella di posta elettronica certificata della competente sede locale dell'Inail, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all'adempimento in argomento. |
Campo di applicazione ed esclusioni
L’obbligo della comunicazione di infortunio si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), a tutti i lavoratori subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto diversamente previsto dagli ulteriori commi dell’articolo succitato.
Risultano escluse le seguenti categorie:
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il Ministero della difesa, per le Forze armate compresa l'Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
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il Ministero dell'interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
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il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
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il Ministero della giustizia, per la Polizia penitenziaria.
NB! Per i soggetti sopra elencati, l'inoltro all'Inail dei dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno, viene effettuato annualmente e in forma aggregata. |
Istruzioni per l’accesso al servizio
Al fine di dare alle aziende la possibilità di ottemperare all’obbligo in questione, il nuovo servizio "Comunicazione di infortunio" risulta collocato sul portale Inail all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale".
Di seguito, le modalità per accedere al servizio.
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Datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa); datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato; datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan e loro delegati: potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l'invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.
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Intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento: una volta effettuato l’accesso alla sezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale" troveranno, all'interno di tale macrosezione, il nuovo servizio "Comunicazione di infortunio".
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Datore di lavoro agricolo e datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private: utilizzeranno il ruolo strong di "Utente con credenziali dispositive", attualmente in uso per l'accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale.
NB! Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull'utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. È inoltre disponibile, sotto la sezione "Contatti" (SUPPORTO) del portale, il servizio "Inail Risponde", che permette di inviare una e-mail strutturata con eventuali allegati. |
Certificato medico
Al verificarsi di un infortunio, il lavoratore è tenuto a fornirne immediata notizia al datore di lavoro attraverso i riferimenti del certificato medico, ovvero:
a. il numero identificativo;
b. la data di rilascio;
c. i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Sempre in tema, caduto l'obbligo del datore di lavoro di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale, si ricorda che la relativa documentazione viene acquisita telematicamente dall'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online "Ricerca certificati medici" ovvero tramite l'omonima funzione presente nella "Comunicazione di infortunio" online.
Ad ogni modo, all’occorrenza, i datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all'Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.
Se il certificato è presente, il documento - in formato pdf - può essere acquisito dall'utente.
NB! Si segnala che se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all'Inail via Pec, questo potrebbe non essere immediatamente disponibile nell'applicativo di consultazione dei certificati. In tal caso, il datore di lavoro deve comunque trasmettere la "Comunicazione di infortunio", indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. Nella impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio, perché non presente nel certificato trasmesso dal medico, via Pec, all'Inail), la "Comunicazione di infortunio" deve indicare un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici. |
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno, a fini statistici e informativi, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro, come stabilito dall'articolo 55, comma 5, lettera h) del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Nella predetta ipotesi o in quella di omesso invio, competenti all'accertamento e alla conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata, sono le Aziende sanitarie locali (Asl) competenti per territorio.
Se gli infortuni sono superiori ai tre giorni, la norma prevede, (articolo 55, comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Intermediari. Cosa fare
Gli Intermediari, delegati dal datore di lavoro, accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio”:
- possono operare per il datore del settore agricoltura, come per il datore non assicurato Inail;
- possono accedere al servizio “Gestione DL Agricolo”, attraverso cui procedere all’inserimento di un nuovo datore di lavoro agricolo ove questi non sia censito negli archivi dell’Istituto.
NB! Al fine di migliorare il sistema informativo, è in corso l’implementazione del "Cruscotto infortuni", nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l'evidenza, per ciascun caso, della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all'Inail della comunicazione stessa. Sarà strumento utile a orientare l'azione ispettiva a seguito dell'abolizione dell'obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni, come disposto dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015). |
Adempimenti per infortuni superiori a tre giorni
Per gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, è in vigore l'obbligo della denuncia di infortunio, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965) e successive modificazioni, apportate, da ultimo, con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151.
In particolare, si ricorda che il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi), già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
NB! Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. |
Dati statistici del fenomeno infortunistico in Italia
Analizzando la relazione annuale dell’Inail, presentata il 5 luglio 2017, emerge che ammontano a poco meno di 642.000 le denunce di infortunio registrate nel 2016.
In dettaglio, gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 419.000, di cui circa il 19% fuori dell’azienda, ovvero “in itinere”.
Ancora, delle 1.104 denunce di infortunio con esito mortale, gli infortuni accertati sul lavoro sono 618 (di cui 332, pari al 54%, in itinere) con una diminuzione del 12,7% rispetto al 2015 e di circa il 25% rispetto al 2012.
QUADRO NORMATIVO Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 INAIL - Relazione annuale 2016 presentata il 5 luglio 2017 |
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