Informazioni imprese finanziarie, non più segrete dopo 5 anni

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Informazioni imprese finanziarie, non più segrete dopo 5 anni

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La domanda era stata avanzata nel contesto di una causa tra l’Ufficio federale di vigilanza dei servizi finanziari della Germania ed un investitore, in merito alla decisione di detto Ufficio di negare l’accesso ad alcuni documenti che riguardavano un’impresa di investimento.

Questioni pregiudiziali: nozione, valutazione e termini delle informazioni riservate

In particolare, con le questioni pregiudiziali sottoposte ai giudici europei era stato chiesto di chiarire:

  • se tutte le informazioni aziendali trasmesse dall’impresa vigilata all’autorità di vigilanza, a prescindere dalla sussistenza di altre condizioni, rientrino nella nozione di “informazioni riservate” ai sensi dell’articolo citato e siano così oggetto di segreto professionale;
  • se la valutazione del carattere riservato delle informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse alle autorità competenti dipenda dal momento in cui è avvenuta tale trasmissione e dalla qualificazione di dette informazioni in tale momento;
  • se debba ritenersi che le informazioni detenute dalle autorità competenti risalenti ad almeno cinque anni addietro non rientrino più nell’ambito dei segreti commerciali o in altre categorie di informazioni riservate ai sensi di detta disposizione.

Le conclusioni della Corte UE sulle informazioni riservate

La Corte di giustizia – sentenza del 19 giugno 2018, causa C-15/16 – si è, quindi, pronunciata sulla corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE dichiarando che:

1. non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza, compresa la sua corrispondenza con altri servizi, costituiscono incondizionatamente informazioni riservate, coperte, pertanto, dall’obbligo di mantenere il segreto professionale previsto dalla citata disposizione;

2.la valutazione del carattere riservato delle informazioni deve avvenire al momento dell’esame che le autorità sono tenute a effettuare al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di divulgazione riguardante le suddette informazioni, indipendentemente dalla qualificazione di quest’ultime al momento della loro trasmissione a dette autorità;

3. le informazioni detenute che possono aver costituito segreti commerciali, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, sono considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto. Questo, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Dette ultime considerazioni – hanno precisato i giudici di Lussemburgo - non valgono per le informazioni detenute da tali autorità la cui riservatezza potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro importanza per la posizione commerciale delle imprese interessate.

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