Infedele patrocinio anche dopo la conclusione del giudizio

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La Sesta sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 34375 del 23 settembre 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di appello gli avevano confermato la condanna per infedele patrocinio nei confronti di tre clienti; lo stesso, in particolare, era stato ritenuto responsabile per aver omesso di portare a esecuzione una sentenza favorevole ai patrocinati pronunciata dal Tar nell'ambito di un giudizio amministrativo volto a far dichiarare l'illegittimità della concessione edilizia rilasciata dall'autorità comunale a dei contro-interessati. Non solo. Il legale, dopo aver inviato al sindaco una diffida ad adempiere, aveva successivamente revocato detto atto comunicando l'avvenuta bonaria composizione della controversia e paralizzando, di fatto, l'effetto della diffida. 

Il difensore si era opposto alla decisione di specie sostenendo che nel momento dell'emissione della sentenza da parte del Tar era esaurito il rapporto giudiziario pendente tra le parti e, conseguentemente, il mandato alle liti. In assenza della pendenza del giudizio, non poteva, cioè, configurarsi alcuna ipotesi di patrocinio infedele a suo carico. 

Diversa la posizione dei giudici di legittimità secondo cui, nella specie, erano ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del delitto di infedele patrocinio; in particolare – sottolinea la Corte – perchè la condotta del legale possa essere considerata infedele non è necessario che la stessa si concretizzi attraverso atti o comportamenti processuali. Nel caso in esame, il legale aveva di fatto concretizzato uno “sviamento dai canoni deontologici professionali” avendo impedito ai clienti di ottenere la soddisfazione delle proprie pretese.
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